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Trasparenza rifiuti
Dettagli: Trasparenza rifiuti
In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità regolazione reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/Rif del 30/10/2019 "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" in questa sezione vengono pubblicati i contenuti minimi obbligatori, al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza dello svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza.
02 Luglio 2020
Avvisi e comunicazioni
3.1.a Gestori del servizio
3.1.a Recapiti
Piazza Umberto I n.13
Telefono: 0733/951010-951011
E-mail: info@comune.belfortedelchienti.mc.it
PEC: prot@pec.comune.belfortedelchienti.mc.it
Telefono: 800 640 323
Fax: +39 0733 203 504
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Sito web: https://www.cosmarimc.it/
E-mail: info@cosmarimc.it
PEC: pec@cosmari-mc.it
0733/951010-951011
info@comune.belfortedelchienti.mc.it
prot@pec.comune.belfortedelchienti.mc.it
3.1.c Modulistica reclami
Modulo-segnalazioni-richieste-di-informazioni-reclami-TARI [DOC - 41 KB - Ultima modifica: 20/12/2022]
3.1.d Calendario e orari raccolta
3.1.e Campagne straordinarie
3.1.f Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.g Carta della qualità del servizio
3.1.h Percentuale di differenziata
3.1.i Calendario e orari pulizia strade
Non è previsto un calendario puntuale sui giorni e orari di svolgimento.
3.1.j Regole per il calcolo della tariffa
Art. 12. Costo di gestione
1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani .
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell’ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 13. Determinazione della tariffa
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
Art. 14. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. e comunque nel rispetto dalle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. È assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito nella delibera tariffaria.
c) RiduzioniArt. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 1. Nella delibera tariffaria può essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; d) fabbricati rurali ad uso abitativo. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche, con almeno un SOGGETTO RESIDENTE, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella misura fissata nella delibera tariffaria. La riduzione è subordinata, su richiesta dell’utente, alla fornitura da parte del Comune dell’apposito contenitore e decorre dal 1 ° gennaio dell’anno successivo. 4. È prevista una riduzione della tariffa connessa con i conferimenti nel Centro di Raccolta (ex Stazione Ecologica Attrezzata) secondo modalità e criteri stabiliti nella delibera tariffaria. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per pratiche aziendali virtuose 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e/o nella parte variabile, nella misura stabilita nella delibera tariffaria, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal quinto comma dell’articolo 23, pena l’applicazione della tariffa intera. Art. 25. Riduzioni per il recupero 1. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.
d) Imposte applicabiliSull'importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5% come deliberato dalla provincia.
3.1.k Eventuali riduzioni tariffarie agli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.l Atti approvazione tariffa
Delibera di consiglio n. 9 del 24.05.2023
Allegato al provvedimento TARI
Delibera n.9 2023 [PDF - 242 KB - Ultima modifica: 06/07/2023]
3.1.m Regolamento TARI
Regolamento del 24.05.2023
Allegato al regolamento TARI
Nuovo Regolamento TARI [PDF - 265 KB - Ultima modifica: 06/07/2023]
3.1.n Modalità di pagamento ammesse
Modello F24 ordinario e semplificato.
3.1.o Scadenze per il pagamento
Rata | Data Scadenza |
---|---|
Acconto -1^rata | 30.07.2023 |
Saldo – 2^ rata | 30.10.2023 |
3.1.p Informazioni per omesso pagamento
L’omesso pagamento è disciplinato dagli articoli 35 (Sanzioni) e 37 (Interessi) del vigente Regolamento comunale della TARI.
3.1.q Segnalazioni errori importi
Ufficio Tributi
3.1.r Documenti di riscossione online
3.1.s Comunicazioni ARERA
- Comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti.
- Comunicati e note stampa - Rifiuti
- Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF - Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
- Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021