Trasparenza rifiuti

Dettagli: Trasparenza rifiuti

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità regolazione reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/Rif del 30/10/2019 "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" in questa sezione vengono pubblicati i contenuti minimi obbligatori, al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza dello svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza.

Data:

02 Luglio 2020

Tempo di lettura:

Avvisi e comunicazioni

Nessun avviso da segnalare

3.1.a Gestori del servizio

Lavaggio strade
Comune
Racolta e trasporto rifiuti
Cosmari srl
Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune -Ufficio Tributi

3.1.a Recapiti

Lavaggio strade
Comune
Piazza Umberto I n.13
Telefono: 0733/951010-951011
E-mail: info@comune.belfortedelchienti.mc.it
PEC: prot@pec.comune.belfortedelchienti.mc.it
Racolta e trasporto rifiuti
Cosmari srl Località Piane del chienti - 62029 Tolentino (MC)
Telefono: 800 640 323
Fax: +39 0733 203 504
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Sito web: https://www.cosmarimc.it/
E-mail: info@cosmarimc.it
PEC: pec@cosmari-mc.it
Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune -Ufficio TributiPiazza Umberto I n.13
0733/951010-951011
info@comune.belfortedelchienti.mc.it
prot@pec.comune.belfortedelchienti.mc.it

3.1.c Modulistica reclami

Modulistica reclami
Modulo-segnalazioni-richieste-di-informazioni-reclami-TARI [DOC - 41 KB - Ultima modifica: 20/12/2022]

3.1.d Calendario e orari raccolta

3.1.e Campagne straordinarie

3.1.f Istruzioni per un corretto conferimento

3.1.g Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio in fase di redazione

3.1.h Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata
81.46%
77.54%
80.51%
Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti
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Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti per cittadino
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3.1.i Calendario e orari pulizia strade

Non è previsto  un calendario puntuale sui giorni e orari di svolgimento.

3.1.j Regole per il calcolo della tariffa

a) Regole di calcolo della tariffa

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani .

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell’ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. e comunque nel rispetto dalle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. È assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito nella delibera tariffaria.

c) Riduzioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 1. Nella delibera tariffaria può essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; d) fabbricati rurali ad uso abitativo. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche, con almeno un SOGGETTO RESIDENTE, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella misura fissata nella delibera tariffaria. La riduzione è subordinata, su richiesta dell’utente, alla fornitura da parte del Comune dell’apposito contenitore e decorre dal 1 ° gennaio dell’anno successivo. 4. È prevista una riduzione della tariffa connessa con i conferimenti nel Centro di Raccolta (ex Stazione Ecologica Attrezzata) secondo modalità e criteri stabiliti nella delibera tariffaria. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per pratiche aziendali virtuose 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e/o nella parte variabile, nella misura stabilita nella delibera tariffaria, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal quinto comma dell’articolo 23, pena l’applicazione della tariffa intera. Art. 25. Riduzioni per il recupero 1. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

d) Imposte applicabili

Sull'importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5% come  deliberato dalla provincia.

3.1.k Eventuali riduzioni tariffarie agli utenti in stato di disagio economico e sociale

3.1.l Atti approvazione tariffa


Delibera di consiglio n. 9 del 24.05.2023

Allegato al provvedimento TARI
Delibera n.9 2023 [PDF - 242 KB - Ultima modifica: 06/07/2023]

3.1.m Regolamento TARI

Delibera di Consiglio n.13
Regolamento del 24.05.2023
Allegato al regolamento TARI
Nuovo Regolamento TARI [PDF - 265 KB - Ultima modifica: 06/07/2023]

3.1.n Modalità di pagamento ammesse

Modello F24 ordinario e semplificato.

3.1.o Scadenze per il pagamento

RataData Scadenza
Acconto -1^rata30.07.2023
Saldo – 2^ rata30.10.2023

3.1.p Informazioni per omesso pagamento

L’omesso pagamento è disciplinato dagli articoli  35  (Sanzioni)  e 37  (Interessi) del vigente Regolamento comunale della TARI.

3.1.q Segnalazioni errori importi

Ufficio Tributi

3.1.r Documenti di riscossione online

3.1.s Comunicazioni ARERA

3.1.t Recapiti telefonici per il servizio di Pronto Soccorso

3.1.u Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

3.1.v Standard generali di qualità

Non è prevista l'applicazione di standard generali di qualità che sarà introdotta nei successivi periodi regolatori.

3.1.w Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze dometiche e non domestiche

3.1.x Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

Si rimanda al vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI all'art. 34, comma 4 -Accertamento.

3.1.y Modalità e termini per la presentazione delle richieste di apertura, variazione e cessazione del servizio

Art. 31. Obbligo di dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. 2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione assume inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all’art. 11, commi 1 e 2. 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente; c) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; d) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale); b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente; c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC) o infine tramite sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data delle ricevuta di consegna per la PEC, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online. 7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti. 8. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente [in alternativa: La comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta]. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (Portale dell’Agenzia delle Entrate “PuntoFisco”). 9. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 11. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.. 12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. 13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. 14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione del tributo così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8. 15. Relativamente alle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, in deroga a quanto disposto dal comma 13 si applica quanto previsto all’art. 3 del presente Regolamento.

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